Fattore D - Centro di Creatività Permanente APS

Statuto dell'Organizzazione​

TITOLO I • COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 Denominazione-sede-durata

  1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “FATTORE D – CENTRO DI CREATIVITÀ PERMANENTE APS”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Cervia (RA). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Cervia non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  3. Essa opera nel territorio della provincia di Ravenna, ed intende operare anche in ambito nazionale .
  4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
  5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopi

  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato;
  2. L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
    • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera a);
    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
    • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
    • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
    • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
    • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
    • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (lettera w);
  3. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
  • Favorire il benessere e lo sviluppo della personalità e dell’autostima individuale attraverso l’espressione di sé e la creatività, qui intesa come capacità complementare di usare logica e intuizione, ragione e immaginazione, riflessione ed emozione;
  • promuovere la realizzazione del talento innato e latente, nell’ottica di un maggior equilibrio, gioia e salute atti a favorire l’inserimento in contesti sociali e professionali;
  • promuovere lo sviluppo di competenze extradisciplinari o life skills, cioè quelle abilità che portano a comportamenti positivi e di adattamento, che rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni;
  • promuovere dinamiche relazionali virtuose tra persone e gruppi di persone che offrano sostegno ed identità di genere per favorire il benessere individuale, famigliare e sociale;
  • vivere spazi di condivisione, confronto e accompagnamento che favoriscono la capacità di gestire emozioni, ma anche la gestione dello stress, la comunicazione efficace, l’empatia, il pensiero creativo e quello critico, oltre che l’abilità di prendere decisioni e risolvere problemi;
  • delineare azioni di contrasto alla solitudine involontaria e progetti di welfare di comunità in linea con specifici bisogni identificati sul territorio;
  • promuovere occasioni di incontro e partecipazione, in modo da sostenere concretamente tutti coloro che versano in condizioni di fragilità.

Art. 3 Attività

  1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
  2. Accompagnare le persone nella scoperta e valorizzazione dei propri talenti, attraverso le innumerevoli sfaccettature in cui può declinarsi l’esperienza creativa. Ogni azione si prefigge di favorire il benessere individuale e sociale di ciascun partecipante. Attraverso il continuo interscambio con diverse realtà, si punta infatti all’ampliamento della rete socio/territoriale;
  3. Costituire uno spazio protetto e accogliente, un luogo dove ciascuno possa prendere il suo tempo e lasciare una sua traccia, un suo segno, escludendo intrusioni e giudizi;
  4. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
  5. Promuovere corsi di formazione e laboratori.
  6. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
  7. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
  8. Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.

TITOLO II • NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 • Norme sull’ordinamento interno

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art. 5 • Associati

  1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
  2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
  3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
  4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 • Procedura di ammissione

  1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
  2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
  3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
  4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
  5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  6. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all’accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l’operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 7 • Diritti e doveri degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:
  2. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
    • nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dall’esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione;
    • nel caso di soci persone giuridiche private, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.
  3. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
  4. esaminare i libri sociali e richiederne copia cartacea. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.

  1. Gli associati hanno il dovere di:
  2. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  3. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  4. versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono in nessun caso restituibili, sono intrasmissibile e non rivalutabili.

 

Art. 8 • Cause di cessazione del rapporto associativo

  1. La qualità di associato si perde per:
  2. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  3. mancato pagamento della quota associativa, entro 180 (centoottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Scaduto tale termine ai soci inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l’invito a provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l’avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto;
  4. perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione;
  5. per causa di morte.
  6. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
  7. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  8. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  9. aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
  10. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
  11. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO III • NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 9 • Dei volontari e dell’attività di volontariato

  1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 • Dei volontari e delle persone retribuite

  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV • ORGANI SOCIALI

Art. 11 • Organi dell’Associazione

  1. Sono Organi dell’Associazione:
  2. l’Assemblea dei soci;
  3. il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
  4. Il Presidente;
  5. l’Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
  6. l’Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
  7. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 12 • L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
  2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
  4. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  5. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

  1. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
  2. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
  4. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 13 • Assemblea ordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
  2. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  3. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  4. approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  5. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  6. eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
  7. eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
  8. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  9. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  10. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  11. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
  12. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
  13. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 • Assemblea straordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
  3. deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione.
  4. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con voto favorevole si almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.
  5. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 15 • L’Assemblea degli associati: regole di voto

  1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
  2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
  3. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
  4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 16 • Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
  2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 • Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
  2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
  3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
  4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
  5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
  7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
  8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 18 • Competenze del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
    1. il Presidente;
    2. uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
    3. il Tesoriere;
    4. il Segretario;
    5. i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
  2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
  3. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  6. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
  7. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  8. decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
  9. deliberare la convocazione dell’Assemblea;
  10. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  11. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  12. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  13. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  14. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  15. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
  16. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
  17. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 19 • Presidente: poteri e durata in carica

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
  2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
  3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
  4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  6. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  7. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  8. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  9. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
  10. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
  11. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20 • Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

  1. provvede alla tenuta e all’aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati;
  2. provvede al disbrigo della corrispondenza;
  3. provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell’Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 • Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo in particolare:

  1. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione;
  2. mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea dei Soci.

Art. 22 • Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

  1. La carica di Consigliere si perde per:
  2. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  3. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
  4. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;
  5. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.
  6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
  7. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

Art. 23 • L’Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

  1. L’Organo di Controllo, qualora nominato, è monocratico, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile.
  2. L’Organo di Controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
  3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
  4. Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
  5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di Controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
  6. I membri dell’Organo di Controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 24 • Competenze dell’Organo di Controllo

  1. È compito dell’Organo di Controllo:
  2. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  3. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  4. esercitare il controllo contabile;
  5. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  6. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  7. partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
  8. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
  9. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 • L’Organo di Revisione

  1. L’Organo di Revisione, qualora nominato, è monocratico, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Deve essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
  2. L’Organo di Revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
  3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
  4. L’Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
  5. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo, conservato nella sede dell’Associazione.
  6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di Revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
  7. I membri dell’Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

TITOLO V • I LIBRI SOCIALI

Art. 26 • Libri sociali e registri

  1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  2. il libro degli associati;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  5. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
  6. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
  7. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

 

TITOLO VI • NORME SUL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 27 • Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 27, le entrate e le rendite comunque conseguite.

  1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 28 • Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  2. quote associative;
  3. contributi pubblici e privati;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. rendite patrimoniali;
  6. attività di raccolta fondi;
  7. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  8. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

Art. 29 • Bilancio di esercizio

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
  2. L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali;
  3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
  4. Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa;
  5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

 

TITOLO VII • SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 30 • Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII • DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 • Norme di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
  2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna
Fattore D - Centro di Creatività Permanente APS

Codice di Condotta

Il presente Codice di Condotta definisce i comportamenti specifici che ogni volontario/socio, dipendente, collaboratore e professionista deve rispettare nei confronti dell’Associazione Fattore D APS per tutta la durata dei rapporti sopra elencati. Si identifica anche un sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato rispetto delle norme previste dal Codice. Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, l’Associazione con opportuni provvedimenti disciplinari, sanziona i comportamenti che costituiscono o che possono favorire:

  • Il mancato rispetto delle regole richiamate nel Codice di Condotta e nello Statuto
  • La condotta non conforme a quanto previsto dal Codice di Condotta e dallo Statuto

Incorre nei provvedimenti disciplinari chi:

  1. Non si presenti in servizio omettendo di darne comunicazione e giustificazione o abbandoni anche temporaneamente il posto di servizio senza giustificato motivo.
  2. Ritardi l’inizio del servizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo.
  3. Commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati.
  4. Non si attenga alle disposizioni impartite, o non esegua altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dal Direttivo o dalla Presidenza.
  5. Ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dall’Associazione.
  6. Esegua il servizio affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite.
  7. Tenga un comportamento scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, e in generale verso gli associati.
  8. Violi il segreto professionale e d’ufficio, non rispetti l’impostazione e la fisionomia propria dell’Associazione.
  9. Compia in genere atti, sia all’esterno che all’interno dell’Associazione, che possano arrecare pregiudizio all’economia, all’ordine ed alla immagine dell’Associazione.
  10. Ponga in essere atti, comportamenti, molestie in genere, lesivi della dignità della persona.

Classificazione delle violazioni e dei comportamenti sanzionati:

  • Violazione/mancanza lieve: ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all’immagine dell’Associazione.
  • Violazione/mancanza grave: ogni violazione di una o più regole, principi e comportamenti, tali da esporre l’Associazione ad un grave pregiudizio per la sua immagine.
  • Violazione gravissima: ogni violazione di una o più regole o principi e comportamenti, tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’Associazione, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro o di volontariato.

Sanzioni nei confronti dei dipendenti, collaboratori, professionisti e loro adozione:

  • RICHIAMO VERBALE, qualora il dipendente incorra in una violazione o mancanza lieve, come definita nel paragrafo “Classificazione delle violazioni e dei comportamenti sanzionati”.
  • RICHIAMO SCRITTO, nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto.
  • MULTA NON SUPERIORE ALL’IMPORTO DI 4h nella retribuzione di stipendio, nei casi in cui, pur non trattandosi di violazioni o mancanze così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilevo tale da non trovare adeguata collocazione tra le lievi irregolarità di cui sopra.
  • SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE, per un periodo non superiore a 10 gg, qualora il dipendente, collaboratore, professionista incorra in una violazione grave /mancanza grave, come definita nel paragrafo “Classificazione delle violazioni e dei comportamenti sanzionati”.
  • LICENZIAMENTO per giusta causa qualora il dipendente incorra in una violazione reiterata e gravissima, come definita nel paragrafo “Classificazione delle violazioni e dei comportamenti sanzionati”.

La comunicazione dell’avvio della sanzione disciplinare viene comunicata al DIPENDENTE, COLLABORATORE, PROFESSIONISTA attraverso pec/raccomandata. Tutti i provvedimenti disciplinari sopra descritti sono adottati dal PRESIDENTE e non necessitano di alcuna ratifica da parte del Direttivo.

Sanzioni nei confronti dei volontari:

  • RICHIAMO VERBALE, qualora il volontario/socio incorra in una violazione o mancanza lieve, come definita nel paragrafo “Classificazione delle violazioni e dei comportamenti sanzionati”.
  • AMMONIZIONE SCRITTA, nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto.
  • SOSPENSIONE TEMPORANEA per un periodo massimo di sei mesi, qualora il volontario/socio incorra in una violazione/mancanza grave, come definita nel paragrafo “Classificazione delle violazioni e dei comportamenti sanzionati”.
  • ALLONTANAMENTO DEFINITIVO qualora il volontario/socio incorra in una violazione gravissima, come definita nel paragrafo “Classificazione delle violazioni e dei comportamenti sanzionati”.

La comunicazione dell’avvio della sanzione disciplinare viene comunicata al VOLONTARIO attraverso pec/raccomandata. Tutti i provvedimenti disciplinari sopra descritti sono adottati dal PRESIDENTE e non necessitano di alcuna ratifica da parte del Direttivo.

Avete domande? Scrivici o vieni a trovarci.

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